È possibile fumare nei condomini? Divieto o buona norma di comportamento?

È possibile fumare nei condomini? Divieto o buona norma di comportamento?

Una delle lamentele più diffuse tra i nostri condomini che giunge, ahimè, sempre più spesso, alle orecchie dell’amministratore è quella riguardante i comportamenti inopportuni dei fumatori nei condomini. “In ascensore l’aria è irrespirabile!”, “cadono cicche sul mio balcone!”, “nelle scale c’è cenere ovunque!”, “ha spento la sigaretta davanti all’androne!”: sono solo alcuni esempi dei comportamenti che sistematicamente vengono registrati nei condomini, nonostante cartelli e regolamenti parlino ben chiaro.

Cerchiamo, allora, di fare un po’ di chiarezza in merito alla normativa vigente in materia e capire cosa può fare il singolo condomino o l’amministratore per cercare di arginare il problema. Iniziamo da un aspetto indiscutibile: in Italia, dal 2003, esiste il divieto di fumare in tutti gli spazi chiusi pubblici, ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico, nonché delle apposite sale riservate ai fumatori e appositamente segnalate. A stabilirlo è la cosiddetta “legge antifumo”, la l. Sirchia 3/2003 che, recependo la direttiva 2014/40/UE, ha esteso il divieto di fumare anche alle pertinenze delle strutture universitarie, ospedaliere, presidi ospedalieri, ai conducenti di autoveicoli in sosta o in movimento e ai passeggeri a bordo degli stessi in presenza di minori di anni diciotto e donne in stato di gravidanza. Di conseguenza, è vietato fumare anche in tutti gli spazi comuni chiusi del condominio. A tal riguardo il Ministro della salute, con nota 1505 del 24 gennaio 2005, ha chiarito che l’estensione delle disposizioni antifumo agli spazi comuni del condominio è ispirata al principio della tutela della salute dei non fumatori, per garantire ad essi la tutela della salute del fumo passivo. Questi spazi, dettagliati dall’art. 1.117 c.c. (androni, scale, ascensori, pianerottoli, garage, ecc.) non possono essere paragonati ad un’abitazione privata, perché vengono quotidianamente frequentati dai condomini e da altre persone che svolgono la propria attività lavorativa. Si pensi, ad esempio, agli addetti alla pulizia o alla manutenzione degli ascensori: a tutti loro deve essere estesa la tutela prevista dalla legge antifumo. Il responsabile per la sicurezza è l’amministratore di condominio: è suo compito vigilare sull’osservanza di questo comportamento ed esporre nell’androne, scale ed ascensori i cartelli con l’apposito divieto di fumo. I condomini possono richiamare verbalmente i trasgressori e, in caso di reiterata inosservanza del divieto, segnalare la violazione alle autorità competenti.

Al contrario, non è possibile vietare di fumare all’interno delle proprie abitazioni e in altre aree di proprietà come balconi, giardini e terrazze. Ma capita sempre più spesso che ad infastidire sia anche il comportamento di chi fuma fuori dal proprio terrazzo o balcone, proprio a causa della capacità del fumo di propagarsi sino alle abitazioni adiacenti. Chiaramente, in questo caso, la soluzione migliore sarebbe raggiungere un accordo stragiudiziale, magari inviando una richiesta formale all’amministratore che, tuttavia, potrà solo farsi da “portavoce”, non potendo in nessun modo limitare l’uso della proprietà privata altrui. Diverso è il discorso se nel regolamento di condominio, approvato all’unanimità, è stabilito un divieto in tal senso: in questo caso egli può comminare multe fino a 200 euro nei confronti di chi viola questo precetto. Non è sempre semplice, però raggiungere un compromesso. Cosa fare allora se un condomino dà luogo ad immissioni moleste o dannose nelle proprietà di altri condomini e non si riesce a raggiungere un accordo? L’art. 844 c.c. consente al proprietario di impedire le immissioni di fumo o le esalazioni derivanti dalla proprietà privata del vicino, ma solo qualora queste superino “la normale tollerabilità”. Solo quando questo limite sarà superato, allora il condomino potrà ottenere dall’autorità giudiziaria un provvedimento volto a vietargli di fumare dal balcone o dalla terrazza. La soglia della “normale tollerabilità” è un concetto piuttosto generico, la cui valutazione spetta all’autorità giudiziaria che si avvarrà di accertamenti di natura tecnica, poiché solo un esperto potrà essere in grado di accertare l’intensità delle immissioni e il loro grado di sopportabilità per le persone.

E che dire dei condomini che lanciano i mozziconi di sigaretta dal balcone? Prestate bene attenzione: questo comportamento vandalico può integrare il reato di “getto pericoloso di cose” ed in quanto tale, punito dall’art. 674 c.p. con l’arresto fino a un mese o l’ammenda fino a 206 euro.

Chiarito che la normativa in materia di fumo nei condomini è piuttosto severa e dettagliata, capiamo bene che la scelta su come comportarci è rimessa soltanto alla nostra “legge morale”: solo così questo “imperativo ipotetico” potrà diventare “imperativo categorico”.

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