Superbonus 110% nei condomini: GC chiude 4 cantieri e guarda avanti

Superbonus 110% nei condomini: GC chiude 4 cantieri e guarda avanti

Come è ben noto a tutti, da alcuni mesi a questa parte i professionisti del settore edile, architetti ed ingegneri, sono messi a dura prova dall’applicazione e dall’ interpretazione di un interessante ma ingarbugliato e quanto mai complesso decreto, il famoso D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge n. 77/2020 (c.d. legge rilancio). Stiamo parlando del Superbonus 110%, una misura che punta a rendere più efficienti e sicure le nostre abitazioni. E se, sempre nel corso di questi mesi vi siete trovati a passare per le vie chiaramontane, vi sarete sicuramente imbattuti tra le numerose impalcature dei cantieri edili condominiali recanti la cartellonistica del 110% con il nostro inconfondibile logo. In effetti, è con grande orgoglio, che GC Amministrazioni vanta la chiusura di 4 cantieri nei condomini di sua amministrazione a Chiaramonte Gulfi, ma soprattutto ne annuncia tanti altri in itinere e guarda al futuro programmandone di nuovi nella provincia.

Lavorare affinché tutto filasse liscio, non è stato facile perché sono numerosi i documenti e i passaggi necessari per poter accedere alla maxi – detrazione. Ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di spiegare meglio cos’è il Superbonus 110% e quali requisiti esso richiede. Questa misura consta di due tipologie diversi di interventi: il Super Ecobonus per lavori di efficientamento energetico; il Super Sismabonus per lavori di adeguamento sismico. L’incentivo consiste in una detrazione del 110% che si applica sulle spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali e, per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022. Per gli IACP (Istituti Autonomi Case Popolari) il limite temporale entro il quale è possibile detrarre le spese si estende fino al 31 dicembre 2022, prorogabili ulteriormente fino al 30 giugno 2023 qualora siano stato completati almeno il 60% dei lavori al 31 dicembre 2022. Per i condomini, il limite temporale è esteso fino al 31 dicembre 2022 qualora siano stati completati almeno il 60% dei lavori al 30 giugno 2022. Per usufruire Super Ecobonus è necessario almeno un intervento detto “trainante”. Gli interventi trainanti sono l’isolamento termico dell’involucro dell’edificio, la sostituzione degli impianti termici con impianti centralizzati. Eseguito almeno uno degli interventi trainanti, il beneficiario può effettuare anche gli interventi cosiddetti “trainati”, quali la sostituzione degli infissi, le schermature solari, l’installazione di impianti fotovoltaici, dei sistemi di accumulo, delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, degli impianti di domotica, l’eliminazione delle barriere architettoniche per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità e per le persone con età superiore ai 65 anni, e molto altro. L’insieme degli interventi deve comportare un miglioramento minimo di almeno due classi energetiche dell’edificio. Il Decreto introduce la facoltà di optare, in luogo della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dal fornitore dei beni o servizi “sconto in fattura” o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Per quanto riguarda la nostra materia, ovvero i condomini, il Superbonus 110% spetta anche per i lavori fatti sulle parti comuni dell’edificio condominiale. In questo caso il beneficio compete ai singoli condomìni che hanno partecipato alla spesa in base ai rispettivi millesimi di proprietà. Il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 – Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia – con entrata in vigore 15/08/2020, articolo 63, ha previsto che le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al Superbonus 110% sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio. La guida predisposta dall’ENEA sul bonus 110%, riporta quello che dovrebbe essere l’iter di approvazione dei lavori condominiali per il beneficio. In dettaglio l’ENEA prevede due fasi. In una prima fase, occorre nominare un professionista per la elaborazione e predisposizione di indagini. Si tratta della fase in cui occorre eseguire verifiche urbanistiche, accertamento dell’esistenza o meno di eventuali vincoli territoriali (ambientali, monumentali, infrastrutturali o paesaggistici). Nella seconda fase, invece, occorre verificare preliminarmente che con gli interventi di progetto si consegua almeno il miglioramento di due classi energetiche (come richiesto dalla normativa).

 Capite bene che è molto semplice perdersi nella “giungla” dei documenti da presentare: per questo motivo è intervenuto il decreto Semplificazioni. La principale novità da esso introdotta è che per iniziare gli interventi del 110% basterà la CILA, comunicazione di inizio lavori asseverata. Ma l’amministratore, prima della data di inizio lavori, dovrà presentare l’APE, titoli di proprietà dei condomini, computo metrico e preventivi, polizza assicurativa, le fatture che giustificano la spesa effettuata e la ricevuta del bonifico di pagamento. Le fatture di spesa devono essere intestate al condominio. Il bonifico di pagamento, ricordiamo, deve essere quello c.d. “parlante”. A questa check – list di documenti che l’amministratore deve conservare si aggiungono: delibera assembleare di autorizzazione ai lavori, tabella millesimale della proprietà dei condomìni, l’asseverazione del tecnico abilitato, in caso di lavori aventi ad oggetto il miglioramento dell’efficienza energetica o le misure antisismiche, la ricevuta di avvenuta comunicazione dell’asseverazione all’ENEA in caso di lavori di efficienza energetica, la ricevuta di avvenuto deposito dell’asseverazione allo sportello unico in caso di lavori aventi ad oggetto misure antisismiche, copia della certificazione rilasciata ai singoli condomìni ed attestante l’ammontare delle spese sostenute e su cui spetta il superbonus 110%, titoli abilitativi alla realizzazione dei lavori edili se richiesti (CILA, SCIA, ecc.) oppure se non previsti, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui si evince la data inizio lavori.

Abbiamo dato solo un’infarinatura su quelle che sono le certificazioni necessarie per accedere a queste agevolazioni e l’iter previsto nei condomini. Ma l’argomento è ancora molto vasto e complesso. Districarsi all’interno della burocrazia che regna in questo decreto non è cosa facile, ma con la collaborazione di un team di tecnici professionisti e la supervisione di un amministratore esperto e di fiducia, avviare e concludere un cantiere che attui misure Ecobonus non solo è possibile, ma diventa una soddisfazione ancora maggiore.

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