A partire dal 6 agosto 2021, il possesso del Green pass è diventato obbligatorio in Italia per accedere in alcuni luoghi o partecipare ad alcuni eventi ma, dal prossimo 15 ottobre il “Certificato Verde” diventerà obbligatorio per tutti i luoghi di lavoro del settore pubblico e privato. Si tratta di una misura dovuta all’estensione del decreto legge del 16 settembre 2021 approvato dal Consiglio dei Ministri e recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento del lavoro in sicurezza e rafforzamento del sistema di screening. In particolare, all’art. 9 si legge “Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS – CoV – 2, a chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID – 19 di cui all’art. 9, comma 2”. Come inevitabile conseguenza, il Green Pass sarà obbligatorio anche per accedere negli studi di amministrazione condominiale: l’amministratore di condominio, in qualità di libero professionista dotato di partita Iva, è tenuto all’obbligo di Green Pass così come i dipendenti del suo studio professionale. In attesa di linee guida più puntuali da parte delle istituzioni, l’ANANMMI (Associazione nazional-europea amministratori d’immobili), in una sua nota ha elaborato un vademecum che fornisce un orientamento di base agli amministratori per gestire al meglio questo nuovo obbligo a cui sono tenuti. Come ha chiarito Giuseppe Bica, presidente ANAMMI, il punto fermo del decreto è l’obbligo per l’amministratore e i suoi dipendenti di possedere il Green Pass, “sul resto, le nostre indicazioni ai soci sono basate su interpretazioni ragionevoli e sul diritto condominiale”. Quest’obbligo non vale, però, per i condomini. Ad esempio, in sede di assemblea condominiale l’amministratore non può richiedere il Green Pass ai singoli condomini né pretenderlo di sua spontanea volontà per verificare lo stato vaccinale, la guarigione o il risultato di un tampone; invece restano invariate le precedenti regole, e vengono ribadite le disposizioni in materia di distanziamento, uso delle mascherine e igienizzazione. E chi controlla il Green Pass dell’amministratore in questa sede? Il presidente dell’assemblea, come chiarisce ancora una volta Bica, in qualità di responsabile della legittimità della riunione, non solo verifica la regolarità delle convocazioni e dei millesimi presenti, ma deve prendere atto del possesso del Green Pass dell’amministratore, anche avvalendosi dell’App “VerificaC19” sviluppata dal Ministero a tal fine, che può essere utilizzata solo da chi è autorizzato al controllo delle certificazioni, i cosiddetti “verificatori”.
Discorso diverso va fatto se l’amministratore, nel convocare l’assemblea in luoghi adatti a questa necessità come una sala in affitto, una palestra o piscina, dovrà chiedere preventivamente al gestore dei locali se vogliono condizionare l’accesso a quel luogo al possesso del Green Pass. Qualora anche solo un partecipante non avesse la certificazione, l’amministratore dovrà scegliere un locale diverso per evitare ulteriori e successive contestazioni. Si consiglia, comunque, di non convocare le assemblee in centri sociali, culturali e ricreativi.
Nell’attesa di FAQ e linee guida più precise che sono già annunciate dal Governo, per ripartire in sicurezza in ambito condominiale non ci resta che rispettare queste semplici regole e disposizioni, ricordando che le sanzioni previste per i trasgressori vanno dai 400 ai 1.000 euro, nonché la chiusura del locale fino a 10 giorni dopo la terza infrazione.